FAQ

FAQ2022-03-03T16:19:07+01:00
Cos’è un ente bilaterale?2020-10-06T11:24:19+02:00

L’ente bilaterale è un’associazione non riconosciuta senza scopo di lucro costituito ai sensi dell’art. 36 del Cod. Civ. tra le associazioni di categoria e i sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentative a carattere nazionale al fine di favorire il principio di bilateralità di cui all’art. rt.2, lettera h, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tali associazioni sono di derivazione contrattuale, in quanto sono state istituite a seguito di accordi interconfederali tra le OOSS in seno ai CCNL. Sono paritetici, nel senso che i rappresentanti dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro sono in numero eguale tra loro. Esprimono una concreta ed efficace forma di collaborazione tra imprese e lavoratori, volendo superare la conflittualità tra le parti. L’ente bilaterale è un valido strumento di attuazione e amministrazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Quali sono gli scopi e le funzioni di un ente bilaterale?2020-10-01T18:59:42+02:00

La primaria funzione di un Ente Bilaterale è quella di accrescere l’area di “libera” negoziazione delle organizzazioni sindacali. La natura stessa dell’ente bilaterale è quella di migliorare e favorire i rapporti tra lavoratori e datori di lavoro, creando condizioni lavorative migliori, ponendosi quindi come “mediatore” di interessi tra le parti. Gli enti bilaterali mettono in campo azioni a sostegno delle parti lavorative strumenti economici per finanziare attività formativa e di consulenza professionale, creare strumenti di sostegno economico ai lavoratori delle aziende aderenti, approvare i piani formativi degli apprendisti, certificare con un’apposita commissione i contratti di lavoro o di appalto, essere un punto di incontro tra domanda e offerta di lavoro facendo intermediazione, cercare di risolvere i conflitti di lavoro e pianificare programmi di formazioni professionali.

Che differenza esiste tra un ente bilaterale nazionale e un ente regionale o provinciale?2020-10-01T19:00:24+02:00

Gli enti bilaterali possono avere una competenza territoriale differente in base alla natura delle OOSS che li hanno costituiti. Gli enti bilaterali costituiti dalle associazioni datoriali e dai sindacati dei lavoratori a carattere nazionale hanno capacità di azione su tutto il territorio nazionale, mentre gli enti regionali o provinciali possono prestare il loro sostegno solo a determinati territori geografici.

Che differenza c’è tra un Ente Bilaterale e un Fondo Interprofessionale?2020-10-06T11:21:40+02:00

I fondi interprofessionali hanno la stessa natura di un ente bilaterale, costituiti sempre in maniera paritetica tra le parti sociali dei datori di lavoro e dei lavoratori, ma con l’unico obiettivo, ossia di gestire ai sensi della legge 388/2000 la quota dello 0,30% dei contributi INPS per avviare attività formative ai dipendenti delle aziende aderenti. Entrambi gli enti sono sempre di natura privatistica ma mentre enti bilaterali non gestendo fondi pubblici a differenza dei fondi interprofessionali, non hanno nessun organo ministeriale di vigilanza e rispondono delle loro azioni solo ai soci.

È obbligatoria l’iscrizione ad un Ente Bilaterale?2020-10-05T09:25:05+02:00

L’adesione ad un ente bilaterale è un obbligo contrattuale che deve essere rispettato dalle sole parti contraenti, ovvero dalle imprese aderenti alle associazioni di categoria che hanno sottoscritto il CCNL applicato all’ azienda. Gli obblighi contrattuali non possono essere vincolanti per le aziende non iscritte alle predette associazioni in quanto violerebbero la libertà sindacale disciplinata dall’ art. 39 della Costituzione Italiana. Pertanto, laddove non sussista tale condizione ed in virtù del principio costituzionale di libertà sindacale, l’azienda può scegliere liberamente l’Ente Bilaterale a cui aderire, purché garantisca le stesse prestazioni sia in termini quantitativi che qualitativi, previste dalla contrattazione collettiva.

Cosa si intende per “servizi che la contrattazione collettiva ha definito”?2020-10-05T09:46:50+02:00

Poniamo il caso che i contratti collettivi hanno previsto l’iscrizione all’ente bilaterale anche “nell’ottica di un innovativo welfare aziendale”. Quello che diventa obbligatorio non è l’iscrizione all’Ente bilaterale bensì l’erogazione della prestazione che è stata garantita al lavoratore.

Chi può decidere di cambiare Ente Bialterale?2020-10-05T09:26:21+02:00

La scelta del cambio dell’ente bilaterale spetta solo al datore di lavoro.

Se l’azienda aderisce alla sigla datoriale firmataria del CCNL può cambiare Ente Bilaterale?2020-10-05T09:27:09+02:00

L’azienda che vuole cambiare Ente Bilaterale deve svincolarsi dal patto associativo, mandando formale disdetta all’ associazione di categoria a cui aderiva. Se un’azienda non aderisce a nessuna associazione che ha sottoscritto il CCNL è libera di scegliere l’ente bilaterale che ritiene migliore in termini di prestazioni e servizi, verificando che l’ente scelto non sia carente da quello individuato nel contratto.

Se un’azienda non aderisce a nessun Ente Bilaterale cosa rischia?2020-10-06T11:20:21+02:00

Le imprese che non versano a nessun ente bilaterale, sono tenute da contratto a corrispondere al lavoratore un EAR ulteriore della retribuzione, equivalente ai benefici spettanti che varia dai 25 ai 40 euro mese per le 13/14 mensilità. Gli organi di vigilanza che in fase di ispezioni verifichino che il datore di lavoro ha omesso sia il versamento all’ente bilaterale che il pagamento dell’elemento di retribuzione aggiuntivo, richiederanno all’ impresa per gli ultimi 5 anni per ogni lavoratore l’importo previsto dal contratto, i contributi non versati.

Cambiando Ente Bilaterale si perdono i benefici contributivi e fiscali?2020-10-05T09:29:04+02:00

Come già specificato dall’ INPS con la circolare circolare INPS n. 51 del 18 aprile 2008 punto 4) viene chiarito per l’appunto che l’accesso ai benefici normativi e contributivi è subordinato all’applicazione della sola parte economica e normativa del CCNL e non a quella obbligatoria, riservata solo alle parti contraenti, giacché ciò risulterebbe in contrasto con i principi di libertà sindacale di cui all’art.39 della Cost. oltre che con i principi di diritto comunitario della libera concorrenza.

Quali sono le possibili scelte per un’impresa al fine di non incorrere in sanzioni?2020-10-06T11:19:46+02:00

Nel rispetto di quanto sopra affermato e se nella bilateralità vengono previsti, benefici aggiuntivi di carattere economico /assistenziale, il datore di lavoro ha 4 strade:

  1. Corrispondere al lavoratore un EDR ulteriore della retribuzione, equivalente ai benefici spettanti, ovviamente se il CCNL applicato lo preveda;
  2. Corrispondere direttamente al lavoratore delle prestazioni equivalenti a quelli spettanti in termini di prestazioni e servizi
  3. Aderire e versare i contributi all’ ente bilaterale previsto dal CCNL applicato, di cui vi è d’obbligo il vincolo statutario associativo se l’impresa è aderente all’ associazione di categoria firmataria del contratto di lavoro applicato;
  4. 4.Aderire ad altro ente bilaterale, sostenendo la relativa contribuzione, verificando che le prestazioni erogate siano equivalenti o superiori alle prestazioni previste dagli enti individuati nei CCNL applicati;
Esiste una norma che obbliga l’azienda a versare ad uno specifico Ente Bilaterale?2020-10-05T09:30:50+02:00

In merito all’adesione a uno specifico ente bilaterale, come abbiamo detto, non è previsto un vero e proprio obbligo ma una scelta, a meno che l’azienda non aderisca ad un’associazione firmataria del contratto collettivo di lavoro applicato: difatti, come definito dalla Suprema Corte di Cassazione  (Cass. civ., sez. lav., 10 maggio 2001, n. 6530)  e chiarito da una nota del Ministero del lavoro ( Quesito 80/2010 MLPS) e resa nota dalla Circolare del Ministero del lavoro 43/2010 , nessuna norma può imporre l’adesione a un organismo di derivazione sindacale, perché violerebbe la libertà costituzionale di non aderire a nessuna associazione sindacale. L’adesione ed il conseguente versamento ad un ente bilaterale diverso da quello indicato nel contratto applicato è del tutto legittimo, purché idoneo a garantire al lavoratore i benefici tipici della bilateralità, e la scelta spetta solo all’ azienda.

Cos’è quindi l’Ebiasp?2020-10-05T09:31:58+02:00

L’Ente Bilaterale Autonomo Settore Privato è un organismo paritetico costituito dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori: CONFLAVORO PMI, FESICA e CONFSAL sulla base di quanto stabilito dai CCNL stipulati.

Perché dovrei aderire ad Ebiasp?2020-10-06T11:18:00+02:00

Aderire al nostro Ente bilaterale, significa adempiere all’obbligo del datore di lavoro nei confronti del diritto contrattuale maturato da ogni lavoratore di natura retributiva, usufruendo dei servizi e delle prestazioni gratuite e finanziate da EBIASP.

Posso aderire ad Ebiasp se non sono iscritto a nessuna associazione datoriale e applico un CCNL non sottoscritto da Conflavoro?2020-10-05T09:33:14+02:00

Si, l’azienda ha piena libertà di scelta riguardo all’ente bilaterale a cui aderire e nel rispetto dell’art. 39 della costituzione esprimere la sua libertà sindacale negativa.

Come faccio ad iscrivermi ad Ebiasp?2020-10-05T09:33:47+02:00

Per iscriversi al nostro Ente basta scaricare il modulo di iscrizione (MODULO A01), compilarlo in ogni sua parte ed inviarlo, unitamente ad un documento d’identità, all’indirizzo di posta ordinaria info@ebiasp.it. La modulistica è scaricabile dal sito https://www.ebiasp.it/come-aderire/

Quanto è il contributo mensile per ogni dipendente aderente ad Ebiasp?2020-10-06T11:18:54+02:00

Il contributo mensile per ogni dipendete è pari ad euro 7,50, di cui 6,50 a carico azienda e 1,00 a carico del lavoratore. Le imprese che adottano un altro contratto collettivo potranno usufruire dei servizi e delle prestazioni di EBIASP versando il contributo economico individuato dal CCNL applicato in caso di miglior favore.

Se l’impresa applica un CCNL che individua un altro ente bilaterale la cui contribuzione è diversa da quanto previsto da Ebiasp, che importo dovrà versare?2020-10-06T11:18:30+02:00

Se un impresa decide di aderire al sistema della bilateralità di EBIASP, pur applicando per i propri dipendenti un CCNL che individua un ente bilaterale differente, la stessa potrà versare all’ Ebiasp sia il contributo previsto dal CCNL applicato che quanto previsto dall’ EBIASP.

Quali sono le possibilità di scelta della bilateralità da parte dell’impresa?2020-10-06T11:17:24+02:00

A titolo esemplificativo all’ impresa potranno presentarsi le diverse opzioni di seguito riportate nei vari campi di azioni della bilateralità:

  1. Nell’ambito dei servizi offerti dagli enti bilaterali ex D.lgs. 276/2003 qualora un’azienda applicasse un CCNL individuante ad esempio EBNA, può optare per l’adesione all’EBIASP, garantendo quest’ultimo equivalenti prestazioni;
  2. Nell’ambito dell’assistenza sanitaria integrativa qualora un’azienda applicasse un CCNL individuante il Fondo EST può scegliere e aderire a FONODOSANI garantendo equivalenti prestazioni sanitaria integrative ai lavoratori iscritti ed in regola con i contributi;
  3. Nell’ambito della sicurezza sul lavoro e degli organismi paritetici D.lgs. 81/2008 qual’ ora l’azienda applicasse un CCNL individuante OPNA può aderire a OPNASP garantendo quest’ultimo equivalenti prestazioni;
  4. Nell’ambito della prestazione ascrivibile alla formazione continua qualora un’azienda applicasse un CCNL individuante ad esempio il fondo fondimpresa può optare, di aderire al fondo FONARCOM garantendo quest’ultimo equivalenti prestazioni.
I contributi a Ebiasp e Fondosani sono soggetti al contributo di solidarietà del 10% dovuto all’INPS?2021-07-27T16:38:18+02:00

Sui contributi dovuti a qualsiasi forma di Cassa, Gestione, Fondi previsti da CCNL, accordi o regolamenti aziendali per finalità diversa della previdenza complementare è dovuto il contributo di solidarietà del 10% all’INPS. Il contributo in oggetto relativo alle somme diverse dalla previdenza complementare è da versare con l’UniEmens in “DenunciaAziendale/AltrePartiteADebito” con codice causale M980 per la generalità dei dipendenti.
Il contributo si calcola sulla quota parte aziendale (6,50 euro Ebiasp e 11,50 euro Fondosani)

Al fine di ottenere le forme di integrazione salariale, un’azienda che versa al Fondo di solidarietà bilaterale di categoria, deve obbligatoriamente versare all’Ente Bilaterale ad esso collegato?2022-02-16T15:23:23+01:00

No. Al fine di ottenere le forme di solidarietà bilaterale è necessaria la sola regolarità contributiva nei
confronti del fondo di solidarietà bilaterale. La scelta dell’Ente Bilaterale è libera e svincolata dal fondo
stesso.

Chi può aderire al Fondo di Integrazione Salariale (FIS)?2022-02-16T15:25:00+01:00

I fondi di solidarietà bilaterali già costituiti dovranno conformare il proprio regolamento alle disposizionidella Legge 234/2021 entro il 31.12.2022. In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro confluiscono nel Fondo di integrazione salariale (FIS), così come quei datori che, al momento, non hanno un fondo di solidarietà bilaterale di riferimento e non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria.

Le imprese che versano un EAR devono comunque versare i contributi richiesti per l’adesione all’Ente Bilaterale?2022-03-03T15:49:34+01:00

No, l’EAR è un elemento retributivo sostitutivo della contribuzione all’Ente Bilaterale.

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