L’ente bilaterale è un’associazione non riconosciuta senza scopo di lucro costituito ai sensi dell’art. 36 del Cod. Civ. tra le associazioni di categoria e i sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentative a carattere nazionale al fine di favorire il principio di bilateralità di cui all’art. rt.2, lettera h, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tali associazioni sono di derivazione contrattuale, in quanto sono state istituite a seguito di accordi interconfederali tra le OOSS in seno ai CCNL. Sono paritetici, nel senso che i rappresentanti dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro sono in numero eguale tra loro. Esprimono una concreta ed efficace forma di collaborazione tra imprese e lavoratori, volendo superare la conflittualità tra le parti. L’ente bilaterale è un valido strumento di attuazione e amministrazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.